L’autorizzazione unica ambientale: cos’è e come funziona

L’Autorizzazione unica ambientale [1] è stata istituita dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina   dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

 

Il richiamato articolo dispone, tra l’altro, che:

 

a) l’autorizzazione sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata  da  un  unico ente;  c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla dimensione  dell’impresa  e  al   settore   di   attività,   nonché all’esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

 

L’Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è stata prevista dal legislatore quale risposta alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale per il tramite del Suap, mantenendo peraltro un elevato livello di tutela dell’ambiente .

 

Ambito di applicazione

 

Il Regolamento si applica  a due grandi categorie di soggetti:

 

alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto  del  Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12  ottobre  2005,  cioè  alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente  definita Pmi) , che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e  b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,  oppure  un totale di bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di euro. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere contestualmente.

a tutti gli impianti  non soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata ambientale.

In ogni caso però le disposizioni del  Regolamento  non  si  applicano  ai progetti sottoposti alla  valutazione  di  impatto  ambientale  (Via) laddove  la  normativa  statale   e   regionale   disponga   che   il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti  gli  altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Dlgs 152/2006 e s.m., ai sensi del quale: “4. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,  concessioni, licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.”

 

Va ricordato che la disposizione di cui sopra ha valore solamente per gli impianti di competenza statale, affinché si producano i medesimi effetti per  gli impianti di competenza regionale è necessario che la Regione ove è localizzato un impianto abbia posto in essere una normativa analoga a quella di cui alla norma statale sopra riportata.

 

Definizioni

 

Sono definite:  a) autorizzazione unica ambientale il  provvedimento  rilasciato dallo sportello unico per le attività  produttive,  che  sostituisce gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia ambientale di cui all’articolo 3[2];  b) autorità competente: la  Provincia  o  la  diversa  autorità indicata dalla normativa  regionale  quale  competente  ai  fini  del rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell’autorizzazione   unica ambientale,  che  confluisce   nel   provvedimento   conclusivo   del procedimento  adottato  dallo  sportello  unico  per   le   attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,  ovvero  nella  determinazione motivata di cui all’articolo  14-ter,  comma  6-bis,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente è dunque individuata ope legis nella Provincia e soltanto un provvedimento di rango legislativo posto in essere da ciascuna Regione potrà attribuire ad un diverso ente locale la potestà e le funzioni di autorità competente; c)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.

 

I soggetti responsabili dell’attuazione del nuovo Regolamento sono, in primo luogo, il Suap, al quale in ragione delle funzioni attribuitigli ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è altresì attribuita la funzione di rilascio dell’A.U.A. e, di conseguenza, le Autorità competenti per le Autorizzazioni comprese nell’A.U.A. (Stato, Regioni ed Enti locali) secondo la ripartizione di competenze prevista già dalla vigente normativa ed ispirata ai principi di sussidiarietà e efficienza dell’ azione amministrativa ; d)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento  e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  e) sportello unico per le attività produttive (Suap):  l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte  le  vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che  fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento,  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

 

Come già ciascuna singola normativa ambientale di settore, anche la disciplina dell’A.U.A. contiene sia la nozione di “modifica” che quella, assai più rilevante, di “modifica sostanziale di un impianto”. Com’ è noto le cit. discipline di settore ricollegano all’esistenza di una “modifica sostanziale” l’obbligo per il gestore di rinnovare la procedura autorizzatoria mediante il procedimento ordinario previsto dalle norme di riferimento.

 

Viene definito: f) modifica:  ogni  variazione  al  progetto,  già  autorizzato, realizzato o in fase di  realizzazione  o  dell’impianto,  che  possa produrre effetti sull’ambiente;  g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano  gli atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica  ambientale  in  quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

 

La nozione di “modifica sostanziale di un impianto” non disciplina autonomamente e non fornisce i criteri che definiscono come sostanziale una modifica, ma rinvia a quelli già stabiliti delle normative di settore che disciplinano  gli atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica  ambientale, ma poi però aggiunge e sottolinea  “ in  quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.

 

L’omologa nozione fornita dalla lett.l-bis[3] dell’art.5, in relazione agli istituti della VIA, della VAS e dell’AIA, è alquanto diversa in quanto  non fa riferimento, come quella di cui sopra, alla possibilità che la modifica produca effetti negativi e significativi sull’ambiente, bensì al concreto prodursi di tali effetti. La valutazione in merito al prodursi di tali effetti spetta all’autorità competente. 

 

L’autorizzazione unica ambientale e gli atti sostituiti 

 

L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “il  provvedimento  rilasciato dallo sportello unico per le attività  produttive,  che  sostituisce gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia ambientale di cui all’articolo 3“, cioè: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152;  b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l’utilizzazione  agronomica degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi previste;  c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  d) autorizzazione generale di cui all’articolo  272  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’ inquinamento acustico ); f) autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura  di  cui  all’articolo  9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;  g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette esclusivamente  ad obbligo di comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell’ A.U.A., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap.

 

Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all’articolo  20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i relativi progetti.

 

I commi 4, 5, e 6 definiscono il contenuto dell’A.U.A. , che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali, ne stabiliscono la durata pari a quindici anni stabilendo, per quanto riguarda l’autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la necessità di presentare una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli ogni quattro anni .

 

In particolare viene affermato che l’autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni  e gli altri atti che sostituisce  e  definisce  le  modalità  per  lo  svolgimento delle  attività  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

 

In caso di scarichi  contenenti  sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto 152/2006 , i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione   contenente  gli  esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la  quale può  procedere  all’aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l’inquinamento  provocato dall’ attività e dall’impianto e’ tale da renderlo  necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

 

Come detto l’autorizzazione ha  durata  pari  a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. L’autorizzazione unica ambientale  può  essere  richiesta  alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

 

[1] Per approfondimenti mi permetto di rinviare al mio “La nuova disciplina dell’A.U.A. e dell’A.I.A”, ed. Maggioli, settembre 2013.

 

[2] Si veda il paragrafo successivo.

 

[3] “l-bis ) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.

 

di Bernardino Albertazzi

 

FONTE: http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/lautorizzazione-unica-ambientale-cose-e-come-funziona/