La sigla R.E.N.T.Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.
Questo strumento sarà realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e al suo interno dovrebbe includere la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.
Ma le informazioni certe sul RENTRI non sono molte a oggi, le domande che lo riguardano invece tantissime.
Quando entrerà in vigore il R.E.N.T.Ri.? Come funzionerà il RENTRI? Che tipo di impatto avrà sull’operatività degli operatori di settore e di tutte le parti coinvolte? I professionisti sono pronti a gestire il cambiamento? Come è collegato il il R.E.N.T.Ri. all’Albo Gestori Rifiuti col Rentri? Chi deve iscriversi al R.E.N.T.Ri.? Chi è obbligato? Come si è comportato il prototipo del RENTRi Quanto costa essere in regola con il R.E.N.T.Ri.? Che differenza c’è tra SISTRI e RENTRI? Perché serve un Sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale?
In questo lungo commento, che sarà aggiornato col passare del tempo man mano che le informazioni verificate e certe sul RENTRI aumenteranno, cercheremo di dare risposta a tutte.
La tracciabilità dei rifiuti
La fase del trasporto dei rifiuti rappresenta, da sempre, uno dei punti nevralgici della politica comunitaria di settore e le cui normative di emanazione dell’Unione europea hanno sempre ribadito la necessità di un controllo delle spedizioni per prevenire la loro dispersione nell’ambiente.
La stessa direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri adottino “misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana”, tra le quali rientra la tracciabilità del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale, e in particolare il controllo dei rifiuti pericolosi.
Strumento a garanzia della tracciabilità è il registro cronologico:
“i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.”
Un primo aspetto da ricordare è che l’esigenza di controllo – e secondariamente della tracciabilità – è mandatoria per i rifiuti pericolosi; mentre sono gli Stati membri a decidere l’eventuale inclusione dei produttori di rifiuti non pericolosi (si vedano a tal proposito gli articoli 190 e 193 del dlgs. 152/2006).
Nel panorama nazionale la tracciabilità dei rifiuti è oggi assicurata per il tramite dei seguenti documenti / adempimenti:
– registro cronologico di carico e scarico, predisposto e regolato dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
– formulario di identificazione dei rifiuti, predisposto e regolato dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” cui si aggiunge l’obbligo di dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti per il tramite del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 70/1994.
Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)
Un primo tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciabilità dei rifiuti è stato previsto dalla Legge 296/2006, che disponeva l’implementazione di “un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti)”.
Questo sistema si chiamava SISTRI, contrazione di Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. È stato definitivamente attuato a opera del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010, entrato in vigore il giorno successivo.
Promosso dal Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare il nuovo sistema avrebbe permesso l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale, e dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
Le peculiarità dei SISTRI consistevano essenzialmente in:
una (presunta) riduzione dei costi per le imprese che avrebbero potuto abbandonare il registro cronologico di carico e scarico cartaceo, la cui vidimazione prevedeva (e continua a prevedere) il versamento di un diritto di segreteria e i formulari di identificazione su carta chimica;
una gestione informatica della tracciabilità dei rifiuti;
una semplificazione degli adempimenti;
la possibilità di seguire in tempo reale il trasporto nelle sue fasi, grazie all’installazione nei mezzi di trasporto di dispositivi elettronici dotati di collegamento alla rete dati in grado di trasmettere la posizione in tempo reale, così come la sorveglianza, assicurata da telecamere, degli accessi alle discariche.
Di fatto già molte aziende disponevano di software che utilizzavano per compilare e predisporre registri di carico e scarico e formulari di identificazione, quindi una informatizzazione era già parzialmente attuata, ma la novità di rilievo era costituita dall’impiego “di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell’Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati” (così scriveva Paolo Pipere nel volume SISTRI Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti firmato a quattro mani con Stefano Maglia per l’editore Irnerio nel 2009).
È l’art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” a sancire la definitiva chiusura del SISTRI: “dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (..)”.
Diverse le ragioni di un fallimento di un progetto durato 9 anni.
Alla base la non applicabilità di un sistema di tracciabilità calato dall’alto, forte di un’applicazione monolitica, che male poteva adattarsi alla reale operatività delle aziende che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti: nonostante i molteplici tentativi di modifica, aggiustamento, revisione – che hanno addirittura portato alla riscrittura completa del decreto che lo attuava – la piena operatività del SISTRI e la realizzazione di quanto annunciato, anche in tema di semplificazione e agevolazione a favore degli operatori, mai si sono compiute.
Il medesimo decreto-legge, nel cancellare il SISTRI, poneva le basi per un nuovo sistema di tracciabilità.
Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)
L’art. 6 del summenzionato Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recita “(..) È istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.
Nel frattempo il Testo Unico Ambientale era stato modificato.
La modifica è avvenuta a opera della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha introdotto nel dlgs. 152/2006 l’art. 194-bis, poi abrogato. L’articolato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti” è ora contenuto nell’articolo 188-bis del dlgs. 152/2006.
Le modifiche puntano all’art. 194-bis che dichiara “(..) per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 (..) possono essere effettuato in formato digitale“, precisando altresì che il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto predispone il formato digitale degli adempimenti relativi al registro cronologico e al formulario.
Ecco quindi gettate le basi per il nuovo Registro elettronico nazionale.
La struttura del Registro elettronico nazionale (RENTRI)
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.
Tale struttura si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it), che è il soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l’utenza.
Scrive così l’art. 212 comma 9 del dlgs. 152/2006: “Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188‑bis, procedono all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto‑legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali”.
I soggetti obbligati al Registro elettronico nazionale (RENTRI)
Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 indica altresì i soggetti obbligati all’iscrizione al Rentri, che individua nelle seguenti categorie:
gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
i produttori di rifiuti pericolosi;
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’elenco richiama i soggetti già obbligati alla dichiarazione del MUD, elencati all’articolo 189 comma 3 del dlgs 152/2006, con l’eccezione dei “produttori di rifiuti pericolosi”, ora individuati genericamente e non come enti o imprese, il che fa presupporre un allargamento degli operatori economici coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti.
Così la direttiva 2008/98/CE individua i “produttori di rifiuti pericolosi” obbligati alla tenuta del Registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti).
L’avvio del Registro elettronico nazionale (RENTRI)
Al fine dell’avvio dell’operatività del RENTRI dovranno essere emanati alcuni decreti che disciplineranno le modalità di lettura integrata dei dati, le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti.
L’emanazione di questi ultimi è fondamentale e permetterà l’avvio del nuovo sistema, in quanto essi disciplineranno l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.
Inoltre prevederanno:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, prevedendo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del dlgs. 152/2006;
e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
g) le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico Nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
In attesa dei decreti, è da tempo in corso una sperimentazione sotto l’attenta guida del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, la quale ha coinvolto – per il tramite delle associazioni datoriali – qualche centinaio di operatori, che hanno testato un prototipo di Registro (www.rentri.it), verificato le possibilità di interfaccia coi vari sistemi gestionali oggi sul mercato, permettendo così di affinare il sistema.
Un approccio diametralmente opposto da quello adottato con l’implementazione del SISTRI, che sin d’ora fa ben sperare.
di Marco Casadei
Fonte https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/rentri-registro-elettronico-tracciabilita-rifiuti/